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SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE: Quando il cellulare può salvarti la vita

Carmelo Ganci
12 set
Tempo di lettura: 3 min
L’importanza delle investigazioni difensive

Le investigazioni difensive rappresentano uno strumento fondamentale per garantire l’effettività del diritto di difesa nel processo penale.

Esse consentono al difensore di svolgere attività di ricerca e raccolta di elementi utili a sostenere la posizione del proprio assistito.

La loro disciplina è prevista dal Codice di procedura penale e mira a garantire un maggiore equilibrio tra accusa e difesa.

Il difensore può, attraverso le investigazioni, individuare persone informate sui fatti e raccogliere dichiarazioni utili al processo.

Può inoltre acquisire documenti, effettuare sopralluoghi e ricercare elementi che possano contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Le investigazioni difensive assumono particolare importanza perché permettono alla difesa di non avere un ruolo esclusivamente passivo e di colmare le lacune investigative dell’attività degli organi inquirenti nella ricerca di prove a discolpa dell’indagato/imputato.

In conclusione, le investigazioni difensive costituiscono uno strumento essenziale per un processo penale equilibrato e rispettoso dei diritti fondamentali.

In cosa possono consistere

Le investigazioni difensive sono l’insieme delle attività che il difensore può svolgere per ricercare e raccogliere elementi utili alla difesa dell’indagato o dell’imputato. Esse sono disciplinate principalmente dagli artt. 391-bis e seguenti c.p.p., introdotti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397, che ha dato piena attuazione al principio di parità tra accusa e difesa sancito dall’art. 111 Cost.. Il difensore può, anzitutto, conferire con persone informate sui fatti e raccogliere da esse dichiarazioni o informazioni, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 391-bis c.p.p.. Può inoltre richiedere documentazione alla pubblica amministrazione e accedere a luoghi, anche privati, secondo quanto previsto dagli artt. 391-quater e 391-sexies c.p.p.. È altresì possibile svolgere accertamenti tecnici, acquisire documenti e altri elementi di prova e, in determinate circostanze, richiedere al giudice l’assunzione anticipata della prova mediante incidente probatorio, ai sensi dell’art. 391-bis e ss. c.p.p.. Le informazioni e la documentazione raccolte possono essere presentate all’autorità giudiziaria e confluiscono nel fascicolo del difensore, secondo quanto previsto dall’art. 391-octies c.p.p.. Le investigazioni difensive, pertanto, costituiscono uno strumento fondamentale per consentire alla difesa di svolgere un’attività di ricerca della prova autonoma rispetto a quella del pubblico ministero.

Il caso concreto

L’assistito veniva tratto in arresto per il reato di duplice sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p. e sottoposto alla misura cautelare più afflittiva della custodia in carcere.

In particolare, l’accusa, sulla base di diversi elementi, tra cui il riconoscimento effettuato da uno dei testimoni, collocava l’assistito sul luogo di commissione del reato, diverso dal suo Comune di residenza.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, l’indagato affermava a gran voce di NON essersi recato nel giorno del delitto presso il Comune ove lo stesso era stato consumato e, proprio nell’arco temporale in contestazione, di essere stato in contatto con i familiari tramite messaggistica whatsapp e chiamate telefoniche.

Gli approfondimenti investigativi non avevano avuto ad oggetto il sequestro e l’analisi del telefono cellulare dell’indagato, si erano limitati all’acquisizione dei tabulati telefonici ma non erano stati approfonditi a dovere.

Le investigazioni difensive

A questo punto, credendo nelle affermazioni dell’indagato, si decideva di procedere eseguendo una perizia forense sul telefono cellulare dell’assistito ed approfondendo i tabulati telefonici già acquisiti dalla Procura della Repubblica mediante investigazioni difensive.

Le investigazioni difensive si rivelavano cruciali, soprattutto quelle relative all’acquisizione ed analisi completa dei tabulati telefonici relativi all’utenza dell’indagato, da cui emergeva:

  • MAI nel giorno in contestazione il telefono cellulare aveva agganciato celle telefoniche presenti sul territorio del comune del luogo di commissione del reato;

  • TUTTE le celle telefoniche agganciate dal telefono cellulare dell’indagato quel giorno erano collocate sul territorio del di lui comune di residenza;

  • La cronologia delle celle agganciate consentiva di ricostruire perfettamente gli spostamenti dell’assistito, coincidenti in toto con quelli dichiarati in sede di interrogatorio di garanzia;

  • Nell’arco temporale della commissione del reato l’indagato aveva intrattenuto conversazioni telefoniche e via whatsapp con i familiari agganciando SOLO celle site nel territorio del comune di residenza.

Tali circostanze, emerse all’esito delle investigazioni difensive, hanno consentito di escludere categoricamente la presenza dell’indagato sul luogo del delitto che, al contrario, era sostenuta dall’accusa, colpevole di non aver approfondito e riscontrato le dichiarazioni dei testimoni e dell’indagato, limitandosi a confidare esclusivamente sugli indizi a carico del presunto reo senza ricercare prove a suo discarico.

Il risultato delle investigazioni difensive ha consentito la scarcerazione dell’assistito.


Conclusione

Cosa sarebbe accaduto se la difesa non avesse avuto a disposizione lo strumento delle investigazioni difensive?

Inutile sottolineare le pesantissime ricadute sulla vita dell’indagato in caso di mancato approfondimento delle sue dichiarazioni.

Il sistema penale italiano soffre un evidente disparità tra i mezzi di ricerca della prova a disposizione dell’accusa e quelli a disposizione della difesa, che potrebbe essere colmata solo affiancando al difensore gli organi di P.G.

Tuttavia, i mezzi offerti dall’ordinamento e dal codice di procedura penale costituiscono uno strumento fondamentale che, se adeguatamente padroneggiato, consente di garantire l’effettività del diritto di difesa nel processo penale.

 
 
 

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