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Lettera al Garante dei detenuti - la situazione critica del Carcere di Siracusa "Cavadonna"

Carmelo Ganci
31 ago
Tempo di lettura: 4 min

Egr. Sig. Garante,

Sono l’Avv. Carmelo Ganci del Foro di Siracusa, esercito la professione legale in materia prevalentemente penale e, da poco, ho avuto il piacere di leggere la relazione da Lei redatta a seguito della visita effettuata in data 1.07.2026 presso l’istituto penitenziario di Siracusa- “Cavadonna”.

Devo dire che, benchè ne fossi relativamente a conoscenza, mi sono smarrito tra le righe di detta relazione avvertendo un profondo senso di amarezza nel ripensare alle condizioni inumane, o forse meglio “disumane”, in cui sono costretti a vivere i reclusi dell’istituto da Lei visitato.

Mi rendo conto che, probabilmente, sono andati del tutto smarriti il rispetto dell’individuo (benchè colpevole di reati alle volte gravissimi) e la finalità rieducativa della pena. 

Pur conscio dello straordinario lavoro compiuto dalle Forze di Polizia Penitenziaria, che svolgono il proprio lavoro quotidianamente con abnegazione e coraggio in condizioni difficili, degli educatori ed assistenti sociali, è necessario prendere atto del fatto che la detenzione ha il più delle volte effetto desocializzante sull’individuo, ciò proprio a causa della condizione inumana che i reclusi sono costretti a sopportare.

Si chiederà il perchè di questo mio scritto, ebbene, da penalista mi sono trovato più e più volte a redigere un ricorso ex art. 35ter O.P. volto ad ottenere una riduzione di pena tutte quelle volte in cui il detenuto ha patito un periodo di carcerazione contrario al senso di umanità.

Tante volte questi ricorsi sono stati avanzati nell’interesse di soggetti reclusi all’interno dell’istituto penitenziario di Siracusa e non sempre hanno avuto esiti positivi nonostante le evidenti condizioni inumane in cui i reclusi sono costretti a vivere.

La ragione di ciò è da individuarsi in un mero calcolo matematico, come se la serenità e l’umanità del trattamento detentivo possa misurarsi SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con lo spazio a disposizione del recluso.

Invero, il parametro dei 3 metri quadrati e l'articolo 35-ter dell'Ordinamento Penitenziario (O.P.) costituiscono il fulcro della normativa italiana sui rimedi risarcitori per i detenuti che hanno subito condizioni di sovraffollamento carcerario disumane o degradanti, ma non sempre, forse mai, sono sufficienti a dar prova dell’umanità del trattamento.

Difatti, appiattirsi sulla presunzione sancita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenze Sulejmanovic c. Italia del 2009, Torreggiani c. Italia del 2013, Mursic c. Croazia del 2016), secondo cui si è SICURAMENTE in presenza di trattamento inumano e degradante nei casi in cui il detenuto abbia a disposizione uno spazio vitale inferiore a 3 mq, rigettando, invece, i ricorsi allorchè lo spazio detentivo a disposizione del detenuto è pari a 3.01 mq, significa DISAPPLICARE ogni principio sancito dall’art. 3 CEDU, dalla Corte EDU e dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Sono più di uno i casi (perfettamente documentabili) in cui detti ricorsi vengono rigettati sol perchè dalla tabella sinottica fornita dagli istituti penitenziari, riportante la cella di detenzione con relativa dimensione, lo spazio occupato dagli arredi ed il numero di occupanti la cella, risulta uno spazio detentivo pro capite appena superiore a 3 mq, tralasciando, di fatto, TUTTE le altre problematiche legate alla vivibilità dell’istituto, quali: assenza di strumenti di aerazione d’estate e riscaldamenti d’inverno, condizioni igienico sanitarie disastrose, infestazione di ratti e cimici, tutte da Lei puntualmente descritte nella relazione.

Così facendo si SVILISCE la funzione del rimedio risarcitorio ex art. 35ter O.P. finendosi per affrontare superficialmente un tema delicato e, soprattutto, finendo per mortificare un istituto che, al contrario, potrebbe sensibilizzare lo Stato per intervenire attivamente onde evitare il pagamento di cospicui risarcimenti ai reclusi.

Eppure, la Legge e la Giurisprudenza sono chiare:

- vi è una presunzione di violazione quando lo spazio pro-capite è inferiore a 3 mq; 

- la violazione è da verificare quando lo spazio è tra i 3 e i 4 mq, in particolare è da verificare se tale spazio limitato è accompagnato da altre condizioni negative (quali condizioni igienico-sanitarie inadeguate, assenza di acqua calda, assenza di sanitari separati).

Inoltre, situazione particolare è rappresentata dal BLOCCO 20 dell’istituto penitenziario di Cavadonna, già da Lei e dai Suoi predecessori più volte attenzionato, il quale, benchè di recente costruzione si trova in condizioni disastrose con infiltrazioni galoppanti ed agglomerati di muffe e condensa tali da pregiudicare la salubrità dello spazio detentivo.

Proprio con riferimento a tale blocco, sulla scorta delle dimensioni delle celle, che a detta dell’istituto sarebbero di dimensioni tali da consentire la collocazione di ben 5 detenuti assicurando a ciascuno uno spazio pro-capite addirittura superiore ai 3.2 mq, sono stati negati risarcimenti ai reclusi ivi collocati, nonostante le condizioni igienico sanitarie carenti da Lei ben descritte in seno alla Sua relazione.

In merito alle dimensioni delle celle del superiore blocco, ho tentato di reperire informazioni che mi consentissero di verificare la dimensione delle celle, ma senza successo. Le sarei grato se, avendole a disposizione, potesse fornirmele.

In conclusione, ritengo che, come spesso accade, dove c’è un problema la Legge, se conosciuta ed applicata correttamente, è in grado di offrire una soluzione.

Sarebbe, pertanto, auspicabile sensibilizzare la Magistratura di orveglianza affinchè venga fatta corretta applicazione del rimedio risarcitorio di cui all’art. 35ter O.P., approfondendo le condizioni in cui i reclusi sono stati costretti a vivere, non limitandosi all’applicazione dell’automatismo di cui al principio dei 3 mq che comporta l’accoglimento delle istanze di risarcimento SOLO e SOLTANDO quando lo spazio pro-capite risulti inferiore a tale soglia.

RingraziandoLa per il lavoro svolto e portato avanti e ringraziandoLa anticipatamente qualora avesse la possibilità di soddisfare la mia richiesta di informazioni, Le porgo cordiali saluti.

Avv. Carmelo Ganci

 
 
 

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