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IL REATO DI FURTO EX ART 624 C.P. - La particolarità del furto di energia elettrica alla luce della mutata procedibilità

Carmelo Ganci
27 set
Tempo di lettura: 4 min

Il delitto di furto è disciplinato dall’art. 624 c.p. e tutela principalmente il possesso e, più in generale, la relazione di fatto con la cosa mobile altrui. Ai sensi della norma incriminatrice, commette furto chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Sotto il profilo oggettivo, la condotta tipica si articola, pertanto, in due momenti strettamente connessi: la sottrazione e l’impossessamento.

La sottrazione consiste nell’eliminazione della disponibilità materiale della cosa da parte del soggetto che la detiene, mentre l’impossessamento si realizza quando l’agente acquisisce una autonoma disponibilità della cosa, anche temporanea, sottraendola alla sfera di vigilanza e di controllo del precedente detentore.

Oggetto materiale del reato deve essere una cosa mobile, suscettibile di apprensione e di spostamento, appartenente ad altri. Il riferimento all’altruità implica che la cosa non appartenga all’autore del fatto, secondo i criteri previsti dall’ordinamento civile e penale.

Il reato si perfeziona con l’acquisizione dell’autonoma disponibilità della cosa da parte dell’agente, non essendo necessario che egli consegua effettivamente il profitto perseguito.

Sotto il profilo soggettivo, il furto richiede il dolo, costituito dalla coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice. Si tratta, inoltre, di un dolo specifico, poiché la legge richiede che l’impossessamento sia sorretto dal fine di trarre profitto dalla cosa per sé o per altri. Il profitto costituisce, dunque, una finalità ulteriore rispetto alla mera volontà di sottrarre e impossessarsi della cosa e non deve necessariamente tradursi in un vantaggio di natura economica.

È pertanto necessario che l’agente rappresenti e voglia la sottrazione e l’impossessamento della cosa altrui, agendo con la finalità di conseguire un’utilità, anche non patrimoniale, per sé o per un altro soggetto.

L’assenza del dolo o della finalità di profitto, quando non ricorrano diverse fattispecie criminose, esclude la configurabilità del delitto di furto.

FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

Una particolare applicazione della fattispecie di cui all’art. 624 c.p. è rappresentata dal furto di energia elettrica. La riconducibilità dell’energia elettrica alla nozione penalistica di cosa mobile trova espresso fondamento nel secondo comma dell’art. 624 c.p., il quale stabilisce che, agli effetti della legge penale, «si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico».

La condotta tipica può, pertanto, realizzarsi attraverso l’impossessamento dell’energia sottratta al soggetto che ne ha la disponibilità, mediante condotte quali l’allacciamento abusivo alla rete elettrica o l’alterazione dei dispositivi di misurazione dei consumi.

NUOVO REGIME DI PROCEDIBILITÀ

Particolare rilievo assume il regime di procedibilità a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di furto previsto dall’art. 624 c.p. è, in linea generale, procedibile a querela della persona offesa, mentre la procedibilità d’ufficio è stata conservata soltanto in presenza delle specifiche condizioni previste dalla disposizione. Tra queste assume particolare importanza, con riferimento al furto di energia elettrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., relativa alla commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che l’energia elettrica fornita attraverso la rete può essere considerata funzionalmente destinata a un pubblico servizio, con la conseguenza che, quando tale aggravante sia configurabile e correttamente contestata, il delitto è procedibile d’ufficio.


È SEMPRE PROCEDIBILE D’UFFICIO??

La risposta è NO.


La Corte di cassazione ha tuttavia precisato che tale aggravante non può essere automaticamente desunta dalla mera natura dell’energia elettrica, dovendo essere verificata la sua concreta destinazione e, sul piano processuale, la circostanza deve essere adeguatamente contestata.

Allaccio diretto e manomissione del contatore: differenza importante ai fini della procedibilità

Quanto alle modalità di realizzazione del furto di energia elettrica, la giurisprudenza ha tradizionalmente distinto l’ipotesi dell’allaccio diretto alla rete pubblica da quella della mera manomissione del contatore. Nel primo caso, la Corte di cassazione ha costantemente riconosciuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., ritenendo l’energia sottratta direttamente dalla rete un bene destinato a pubblico servizio e, conseguentemente, il reato procedibile d’ufficio. Tale orientamento è stato ribadito anche dalla recente giurisprudenza, secondo cui la modalità di prelievo mediante allaccio abusivo alla rete pubblica non esclude la destinazione pubblicistica del bene. Più problematica è apparsa, invece, l’ipotesi della manomissione del contatore, rispetto alla quale alcune decisioni di merito hanno ritenuto che, una volta giunta l’energia nella disponibilità dell’utente, potesse venire meno la destinazione a pubblico servizio, con conseguente procedibilità a querela. La Cassazione più recente ha tuttavia precisato che tale distinzione non può essere fondata esclusivamente sulla tecnica di sottrazione: quando l’energia venga sottratta direttamente dalla rete pubblica, anche attraverso la manomissione del contatore, può configurarsi l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, con conseguente procedibilità d’ufficio. Ne deriva che, ai fini della procedibilità, assume rilievo decisivo non tanto la manomissione del contatore in sé, quanto l’individuazione della provenienza dell’energia sottratta e la concreta configurabilità dell’aggravante, oltre alla sua corretta contestazione nel capo d’imputazione.


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