Articolo 35ter O.P. : quando la dignità del detenuto non può essere misurata in metri quadrati
Il rimedio introdotto dopo la sentenza Torreggiani e la necessità di una valutazione concreta delle condizioni di detenzione
C’è una domanda che, quando si parla di carcere, non dovrebbe mai essere ignorata: quanto può essere compressa la dignità di una persona privata della libertà personale?
La domanda assume particolare rilievo quando si guarda all’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario, disposizione introdotta nel 2014 proprio per offrire un rimedio a chi abbia subito condizioni di detenzione contrarie all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che vieta la tortura e i trattamenti o le pene inumani o degradanti.
Come funziona il rimedio
L’articolo 35-ter prevede, per il detenuto che abbia subito per almeno quindici giorni condizioni di detenzione lesive dell’articolo 3 CEDU, una riduzione della pena ancora da espiare pari a un giorno ogni dieci giorni trascorsi in quelle condizioni.
Quando la detrazione non sia possibile, il rimedio assume natura economica: la legge prevede una somma di otto euro per ogni giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi ai criteri convenzionali. Un analogo ristoro economico è previsto per chi abbia già terminato la detenzione o per periodi inferiori ai quindici giorni.
Non si tratta, quindi, di un beneficio penitenziario né di una forma di clemenza. È un rimedio risarcitorio destinato a compensare una lesione già verificatasi.
Ed è proprio qui che si pone il problema: che cosa deve essere concretamente accertato affinché possa dirsi violato l’articolo 3 CEDU?
I tre metri quadrati non sono una frontiera assoluta
Nel dibattito sull’articolo 35-ter è divenuto centrale il parametro dei tre metri quadrati di spazio personale.
La giurisprudenza della Corte EDU ha effettivamente attribuito a tale parametro un’importanza fondamentale. In particolare, secondo i principi elaborati nella sentenza Muršić c. Croazia, quando lo spazio personale disponibile in una cella collettiva scende al di sotto dei 3 mq si determina una forte presunzione di violazione dell’articolo 3. Ma la stessa Corte ha chiarito che, quando lo spazio individuale si colloca tra i 3 e i 4 mq, occorre valutare la presenza di ulteriori elementi negativi delle condizioni detentive. E anche oltre i 4 mq gli altri aspetti materiali della detenzione possono assumere rilievo.
È un passaggio fondamentale.
Perché significa che la dignità della persona detenuta non può essere ridotta a un calcolo aritmetico.
Tre metri quadrati e un centimetro non possono diventare, per ciò solo, una sorta di certificato di umanità della detenzione.
Se lo spazio personale è soltanto uno degli elementi da considerare, la valutazione deve necessariamente comprendere anche le condizioni igienico-sanitarie, la possibilità di aerazione e illuminazione, la temperatura degli ambienti, la disponibilità di acqua calda, le condizioni dei servizi igienici, la presenza di muffe, umidità, infestazioni e, più in generale, tutti quei fattori che incidono concretamente sulla vita quotidiana della persona privata della libertà.
Il caso di Cavadonna
È proprio questo il punto che assume particolare interesse nella realtà dell’istituto penitenziario di Siracusa-Cavadonna.
In una recente comunicazione da me redatta ed indirizzata al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Siracusa, è stata richiamata la relazione compilata a seguito della visita effettuata presso l’istituto il 1° luglio 2026.
Nella lettera vengono segnalate, tra le altre criticità, problematiche relative all’aerazione estiva, al riscaldamento invernale, alle condizioni igienico-sanitarie e alla presenza di ratti e cimici. Particolare attenzione viene poi dedicata al Blocco 20, nel quale vengono riferite infiltrazioni, muffe e condensa tali da porre interrogativi sulla salubrità degli ambienti.
La questione diventa allora estremamente concreta: può essere considerata umana una condizione detentiva soltanto perché, sulla carta, la superficie della cella consente di attribuire a ciascun detenuto poco più di tre metri quadrati?
La risposta non può essere automatica.
La stessa giurisprudenza europea impone, nei casi compresi tra i 3 e i 4 mq, di verificare se alla limitatezza dello spazio si accompagnino ulteriori condizioni materiali negative.
Ed è precisamente questa valutazione complessiva che dovrebbe caratterizzare l’applicazione dell’articolo 35-ter.
Il rischio dell’automatismo
Il rischio, altrimenti, è quello di trasformare uno strumento nato per dare effettività alla tutela della dignità della persona detenuta in una verifica puramente geometrica.
Ma il carcere non è una planimetria.
La persona detenuta non vive dentro una tabella che indica la superficie della cella: vive dentro quell’ambiente per ventiquattro ore al giorno, respirandone l’aria, utilizzandone i servizi igienici, subendone il caldo o il freddo, convivendo con eventuale umidità, muffe o infestazioni.
È quindi necessario che la valutazione giudiziaria consideri la condizione detentiva nel suo complesso, evitando che il dato metrico finisca per assorbire e rendere irrilevanti tutti gli altri elementi.
La stessa Corte EDU, del resto, non ha mai affermato che l’articolo 3 CEDU protegga esclusivamente da una carenza di spazio: la valutazione delle condizioni di detenzione è più ampia e riguarda la concreta esperienza detentiva della persona.
Il senso ultimo del 35-ter
Forse è proprio questo il significato più profondo dell’articolo 35-ter: non soltanto risarcire una violazione, ma rendere visibile quella violazione.
Ogni condanna dello Stato al risarcimento per condizioni detentive inumane rappresenta infatti anche un segnale: qualcosa, nel modo in cui quella pena è stata concretamente eseguita, non ha funzionato.
Il rimedio risarcitorio può allora assumere una funzione ulteriore, indiretta ma importante: quella di sollecitare l’amministrazione a rimuovere le condizioni che hanno prodotto la violazione, evitando che il problema si ripresenti nei confronti di altri detenuti. Il Ministero della Giustizia ha del resto evidenziato come l’introduzione del 35-ter sia stata parte della risposta italiana alla necessità, indicata dalla Corte EDU, di affiancare ai rimedi preventivi anche strumenti compensativi effettivi.
Per questo l’articolo 35-ter non dovrebbe essere letto soltanto come una norma che stabilisce quanto risarcire.
Dovrebbe essere letto, prima ancora, come una norma che impone di chiedersi se una persona sia stata detenuta in condizioni rispettose della sua dignità.
E questa domanda, a differenza della superficie di una cella, non può essere misurata soltanto con un righello.


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